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Beni in deposito
La nostra società effettua acquisti e vendita di merci, non nazionalizzate e quindi allo stato estero, utilizzando i depositi doganali di terzi (luoghi soggetti a vigilanza doganale di proprietà di società di trasporti internazionali). In relazione alle stesse si chiede se le operazioni di acquisto e vendita non hanno rilevanza Iva (ai sensi dell'articolo 1 del dpr n. 633/72) in quanto non relative a merce comunitaria, né a merce di fatto mai importata dal cedente, in quanto sono i clienti stessi a provvedere direttamente all'espletamento delle formalità doganali di importazione. È inoltre corretto emettere e registrare le fatture di acquisto e di vendita con riferimento all'articolo 7, comma 5, del dpr n. 633/72?
Studio Sala, Feole Assoc. - Quesito via Internet
Risponde Lorena Pellissier
Ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale costituiscono ´operazioni non imponibili ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del citato dpr n. 633/72'.
Si tratta, come rilevato dal lettore, di una situazione particolare, nell'ambito della normativa Iva, in quanto il legislatore fiscale richiede (probabilmente ai fini di controllo e di verifica fiscale) il normale espletamento degli adempimenti Iva anche in relazione a operazioni prive del requisito della territorialità in quanto relative a beni né nazionali né comunitari né vincolati al regime della temporanea importazione.
Il lettore dovrà quindi emettere e registrare secondo le regole ordinarie le fatture, indicando in luogo dell'imposta la suddetta disposizione agevolativa. Tali operazioni dovranno altresì essere evidenziate nella dichiarazione Iva periodica e in quella annuale e le cessioni relative a tali beni concorreranno alla formazione del volume d'affari.
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